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1. ASSOCIAZIONI SPORTIVE
1.1 In quali forme può essere svolta l'attività sportiva ?
1.2 Cosa è una "A.S.D." ?
1.3 Che differenza c'è tra un'associazione riconosciuta e una non riconosciuta ? Le associazioni non riconosciute invece, essendo prive di personalità giuridica, hanno autonomia patrimoniale imperfetta; quindi, ex art.38 c.c. "per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione".
1.4 Cos'è una S.S.D. a r.l. ? L'attività della S.S.D. a r.l. è regolata quindi da tutte le norme del codice civile in materia di S.R.L. salvo che: i) non potrà avere scopo di lucro; ii) gli utili dovranno essere sempre reinvestiti nell'attività e mai distribuiti; iii) le quote potranno essere cedute solo al valore nominale; iv) l'utile di liquidazione dovrà essere devoluto ad altri enti simili.
1.5 L'attività sportiva dilettantistica può essere svolta anche in forma di cooperativa ?
1.6 Quali sono i principali adempimenti di un'associazione sportiva di nuova costituzione ? 2. richiesta all'Agenzia delle Entrate dell'attribuzione del codice fiscale; 3. richiesta all'Agenzia delle Entrate dell'attribuzione dell'eventuale partita I.V.A. 4. iscrizione al registro del CONI; 5. presentazione all'Agenzia delle Entrate del modello E.A.S.
1.7 Quali sono gli elementi essenziali dello statuto di una A.S.D. ? – indicazione nella denominazione della qualità di "associazione sportiva dilettantistica"; – divieto di distribuire utili o avanzi di gestione; – obbligo di devoluzione, allo scioglimento, del patrimonio sociale ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità; – disciplina uniforme del rapporto associativo (diritto di voto, non temporaneità della partecipazione); – obbligo di approvazione del rendiconto; – libera eleggibilità degli organi amministrativi; – principio del voto singolo; – sovranità dell'assemblea dei soci e definizione dei criteri di ammissione e di esclusione; – idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari e delle relative delibere; – intrasmissibilità delle quote; – assenza di fini di lucro; – ordinamento interno ispirato a criteri di democraticità (questo elemento non vale per le S.S.D. a r.l. cui si applicano le norme del codice civile); – divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre associazioni nell'ambito della medesima federazione.
1.8 Le A.S.D. godono di agevolazioni fiscali ? Non si deve però cadere nell'errore di pensare che queste agevolazioni operino in modo automatico. Trattandosi di agevolazioni fiscali molto significative (esenzione totale !) il loro godimento è subordinato al sistematico e assoluto rispetto di tutte le norme statutarie e non, sopra esposte e alla loro effettività. Più volte associazioni sportive ed enti non commerciali in genere, hanno subito pesanti verifiche fiscali per non aver rispettato alcune norme essenziali (registrazione dello statuto, redazione del rendiconto, mancata tenuta del libro soci o del verbale delle assemblee, ecc.) o addirittura, pur in presenza di una documentazione formalmente ineccepibile, per il fatto che sotto la A.S.D. si nascondeva in realtà un'attività commerciale con scopo di lucro.
1.9 Le A.S.D. possono svolgere anche attività commerciali ? Sono considerate sempre commerciali: i) la cessione di beni nuovi prodotti per la vendita (es. materiale sportivo) con esclusione delle pubblicazioni; ii) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; iii) gestione di spacci, mense e somministrazione di pasti; iv) pubblicità e sponsorizzazioni; v) biglietti a pagamento per l'ingresso a manifestazioni sportive; vi) prestazioni a soggetti non aventi la qualifica di soci o tesserati.
1.10 In caso di svolgimento di attività commerciale si è soggetti a imposte?
2. TECNICI
2.1 In quali forme può essere svolta l'attività tecnica ? 1. lavoro dipendente; 2. collaborazione coordinata e continuativa; 3. lavoro autonomo con apertura di partita I.V.A. In tutti questi casi lo sportivo professionista sarà soggetto alle normali norme fiscali che regolano le diverse forme adottate; sarà inoltre soggetto al versamento dei contributi previdenziali alle varie gestioni INPS (fondo pensioni lavoratori dipendenti, gestione separata, ex E.N.P.A.L.S.).
2.2 Sono previste agevolazioni per il mondo dello sport dilettantistico?
2.3 Quali sono i soggetti che rientrano nelle agevolazioni ?
2.4 In cosa consiste l'agevolazione ? Per quanto riguarda le imposte dirette invece la tassazione è la seguente: – esenzione totale da ogni imposizione fino a € 7.500,00 all'anno; – sull'importo eccedente € 7.500,00 e fino a € 28.158,28 si applica una ritenuta a titolo d'imposta del 23% (primo scaglione Irpef). Detta ritenuta tassa in modo definitivo il reddito e esenta dalla presentazione della dichiarazione dei redditi; – sull'importo eccedente € 25.158,28 si applica la stessa ritenuta del 23% di cui al punto precedente, ma in questo caso l'applicazione è a titolo di acconto. Detti importi quindi confluiranno nel Modello Unico insieme a tutti gli altri proventi del contribuente. Si fa presente che i limiti di reddito sopra esposti sono annui e che i soggetti interessati potrebbero svolgere la propria attività presso più associazioni sportive. E' necessario quindi, al momento del pagamento dei compensi, che i percipienti rilascino una dichiarazione sui compensi annui percepiti da altre associazioni ai fini della corretta tassazione.
3. PRIVATI
3.1 Quali sono i principali obblighi dei Circoli Ippici verso i propri associati ? L'associato dovrà inoltre essere messo in grado di partecipare alle assemblee mediante regolare convocazione, e sarà liberamente eleggibile alle cariche associative. Sarebbe opportuno anche che gli associati venissero messi al corrente delle principali delibere del Consiglio Direttivo.
3.2 Il limite di € 1.000,00 per l'utilizzo del denaro contante vale anche per le associazioni sportive ? E' assolutamente consigliabile (anche ai fini del "redditometro" di cui infra) effettuare in maniera tracciabile tutti i pagamenti, anche se di importo inferiore. Lo strumento migliore appare senz'altro l'utilizzo del bonifico bancario che, risultando dal c/c dell'associazione, esonera anche dal rilascio della ricevuta/quietanza.
3.4 E' possibile detrarre o dedurre ai fini fiscali alcune spese relative all'attività equestre ? – spese veterinarie documentate da fattura del professionista limitatamente alla parte che eccede € 129,11 e fino ad un massimo di € 387,34. La detrazione massima ammissibile è quindi di soli € 49,06 (pari al 19% della differenza tra € 387,34 e 129,11); – spese per l'iscrizione ad associazioni sportive per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, fino ad un massimo di € 210,00. Detrazione massima ammissibile € 39,90 annua. – erogazioni liberali in denaro a favore di società sportive dilettantistiche fino a un massimo di € 1.500,00. Detrazione massima ammissibile € 285,00 (pari al 19% di € 1.500,00).
3.5 Le quote associative e di frequenza dei circoli sono soggette a I.V.A. ? Sono invece soggetti ad imposta eventuali altre cessioni di beni o servizi forniti dal circolo, come ad esempio: la vendita di materiale e attrezzature sportive, l'attività di bar, ristorante ecc.
3.6 Cos'è il redditometro ? Fino al 2008 il redditometro si è basato sul possesso e/o la disponibilità di determinati beni (tra cui, purtroppo, anche il cavallo) e la ricostruzione del reddito è stata basata su coefficienti moltiplicativi individuati da un apposito decreto ministeriale. Dal 2009 invece lo strumento è stato cambiato ed è fondato non più sul semplice possesso o disponibilità di determinati beni, ma sulla spesa effettivamente sostenuta dal contribuente nel corso dell'anno, raffrontata col reddito dichiarato. La ricostruzione della spesa di ciascun contribuente è basata in parte sulle risultanze dell'anagrafe tributaria (nella quale confluiscono molti dati come il possesso di immobili, le assicurazioni, le segnalazioni dello "spesometro" ecc.) e in parte induttivamente basandosi sui rilievi Istat relativi alle spese medie annue per tipologia di famiglia. E' ancora in discussione la natura delle presunzioni che il Fisco formulerà in maniera induttiva sui contribuenti e se queste costituiscano presunzioni semplici (con onere della prova a carico dell'Amministrazione) o relative (con onere della prova a carico del contribuente). In attesa che dottrina, prassi e giurisprudenza si esprimano sul punto è comunque consigliabile conservare la certificazione delle effettive spese sostenute (in particolare mediante la tracciabilità dei pagamenti di cui al punto 3.2) per precostituirsi una buona documentazione probatoria da contrapporre ad eventuali pretese infondate ed esorbitanti del Fisco. |