F.A.Q

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1. ASSOCIAZIONI SPORTIVE

1.1 In quali forme può essere svolta l'attività sportiva ?
L'attività sportiva può essere professionistica o dilettantistica. Lo sport professionistico (per le federazioni che lo prevedono) viene svolto esclusivamente in forma di società di capitali, mentre l'attività dilettantistica può essere svolta in forma di società di capitali, cooperativa, associazione senza scopo di lucro con o senza personalità giuridica.

1.2 Cosa è una "A.S.D." ?
A.S.D. sta per Associazione Sportiva Dilettantistica.
Può avere personalità giuridica (associazione riconosciuta) se costituita con atto pubblico e nel rispetto delle norme di cui all'art.16 e seguenti c.c., oppure agire come "associazione non riconosciuta" ex art.36 e seguenti del c.c. La maggior parte delle associazioni sportive sono A.S.D. non riconosciute.

1.3 Che differenza c'è tra un'associazione riconosciuta e una non riconosciuta ?
Le associazioni riconosciute godono di autonomia patrimoniale perfetta (distinzione netta tra il patrimonio dell'associazione e quella degli associati). Delle obbligazioni sociali risponde quindi l'associazione col proprio patrimonio.

Le associazioni non riconosciute invece, essendo prive di personalità giuridica, hanno autonomia patrimoniale imperfetta; quindi, ex art.38 c.c. "per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione".

1.4 Cos'è una S.S.D. a r.l. ?
S.S.D. a r.l. sta per Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata.
L'art.90 della L.289/2002, preso atto della difficoltà e onerosità della costituzione di un'associazione riconosciuta, ha introdotto la possibilità di svolgere l'attività sportiva dilettantistica anche in forma di "società a responsabilità limitata" che, essendo una società di capitali permette di avere: i) la responsabilità limitata per i soci (quindi con netta separazione del patrimonio societario da quello personale); ii) la separazione del potere amministrativo dalla qualità di socio (gli amministratori possono essere anche non soci); iii) la trasferibilità delle quote.

L'attività della S.S.D. a r.l. è regolata quindi da tutte le norme del codice civile in materia di S.R.L. salvo che: i) non potrà avere scopo di lucro; ii) gli utili dovranno essere sempre reinvestiti nell'attività e mai distribuiti; iii) le quote potranno essere cedute solo al valore nominale; iv) l'utile di liquidazione dovrà essere devoluto ad altri enti simili.

1.5 L'attività sportiva dilettantistica può essere svolta anche in forma di cooperativa ?
Sì.
La Legge 128/2004 ha introdotto questa possibilità, peraltro ancora non molto adottata dai sodalizi sportivi.
La costituzione in forma cooperativa consente molti vantaggi, sia in termini di "autonomia patrimoniale perfetta" sia in termini di accesso/recesso dei soci ex art.2528 c.c. (principio della "porta aperta") sia in termini di democrazia interna, tipico del mondo delle cooperative.

1.6 Quali sono i principali adempimenti di un'associazione sportiva di nuova costituzione ?
1. redazione dello statuto (per atto pubblico, scrittura privata autenticata o non autenticata), e sua registrazione;

2. richiesta all'Agenzia delle Entrate dell'attribuzione del codice fiscale;

3. richiesta all'Agenzia delle Entrate dell'attribuzione dell'eventuale partita I.V.A.

4. iscrizione al registro del CONI;

5. presentazione all'Agenzia delle Entrate del modello E.A.S.

1.7 Quali sono gli elementi essenziali dello statuto di una A.S.D. ?
Oltre agli elementi essenziali di cui all'art.16 c.c. (denominazione, scopo, ordinamento interno ecc.) lo statuto delle associazioni sportive dovrà obbligatoriamente contenere alcune clausole essenziali ai fini delle agevolazioni fiscali:

– indicazione nella denominazione della qualità di "associazione sportiva dilettantistica";

– divieto di distribuire utili o avanzi di gestione;

– obbligo di devoluzione, allo scioglimento, del patrimonio sociale ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità;

– disciplina uniforme del rapporto associativo (diritto di voto, non temporaneità della partecipazione);

– obbligo di approvazione del rendiconto;

– libera eleggibilità degli organi amministrativi;

– principio del voto singolo;

– sovranità dell'assemblea dei soci e definizione dei criteri di ammissione e di esclusione;

– idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari e delle relative delibere;

– intrasmissibilità delle quote;

– assenza di fini di lucro;

– ordinamento interno ispirato a criteri di democraticità (questo elemento non vale per le S.S.D. a r.l. cui si applicano le norme del codice civile);

– divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre associazioni nell'ambito della medesima federazione.

1.8 Le A.S.D. godono di agevolazioni fiscali ?
Sì.
Sono esentati da imposte dirette e indirette: i) le quote associative; ii) i corrispettivi percepiti per le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali sia verso gli associati che verso altre associazioni; iii) le liberalità e i contributi da enti pubblici e privati; iv) le quote di frequenza.

Non si deve però cadere nell'errore di pensare che queste agevolazioni operino in modo automatico.

Trattandosi di agevolazioni fiscali molto significative (esenzione totale !) il loro godimento è subordinato al sistematico e assoluto rispetto di tutte le norme statutarie e non, sopra esposte e alla loro effettività. Più volte associazioni sportive ed enti non commerciali in genere, hanno subito pesanti verifiche fiscali per non aver rispettato alcune norme essenziali (registrazione dello statuto, redazione del rendiconto, mancata tenuta del libro soci o del verbale delle assemblee, ecc.) o addirittura, pur in presenza di una documentazione formalmente ineccepibile, per il fatto che sotto la A.S.D. si nascondeva in realtà un'attività commerciale con scopo di lucro.

1.9 Le A.S.D. possono svolgere anche attività commerciali ?
Sì.
Parallelamente all'attività istituzionale le A.S.D. possono svolgere anche attività commerciali. In tal caso devono dotarsi di partita I.V.A. e separare la contabilizzazione delle attività commerciali da quelle istituzionali in una delle varie forme previste dalla legge.

Sono considerate sempre commerciali: i) la cessione di beni nuovi prodotti per la vendita (es. materiale sportivo) con esclusione delle pubblicazioni; ii) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; iii) gestione di spacci, mense e somministrazione di pasti; iv) pubblicità e sponsorizzazioni; v) biglietti a pagamento per l'ingresso a manifestazioni sportive; vi) prestazioni a soggetti non aventi la qualifica di soci o tesserati.

1.10 In caso di svolgimento di attività commerciale si è soggetti a imposte?
Sì.
Si è ovviamente soggetti a tutte le imposte ordinarie previste per ogni attività commerciale. Tuttavia per i sodalizi sportivi è previsto un regime forfettario molto vantaggioso (ex L.398/91) a patto che i proventi commerciali annui siano inferiori a € 250.000. Vi si accede per opzione (da comunicare alla SIAE e all'Agenzia delle Entrate) e consiste in una forfettizzazione dell'IVA detraibile al 50% dell'IVA sui proventi commerciali (ridotte al 33,33% per i diritti televisivi e al 10% per le sponsorizzazioni) e all'applicazione dell'Ires (27,50%) sul solo 3% dei proventi commerciali. Vi è inoltre l'esonero dalla tenuta dei registri IVA, dallo scontrino e ricevuta fiscale e dalla dichiarazione annuale IVA.

 

2. TECNICI

2.1 In quali forme può essere svolta l'attività tecnica ?
L'attività tecnica può essere svolta sia in forma professionale che dilettantistica. Le principali forme di inquadramento degli sportivi professionisti sono le seguenti:

1. lavoro dipendente;

2. collaborazione coordinata e continuativa;

3. lavoro autonomo con apertura di partita I.V.A.

In tutti questi casi lo sportivo professionista sarà soggetto alle normali norme fiscali che regolano le diverse forme adottate; sarà inoltre soggetto al versamento dei contributi previdenziali alle varie gestioni INPS (fondo pensioni lavoratori dipendenti, gestione separata, ex E.N.P.A.L.S.).

2.2 Sono previste agevolazioni per il mondo dello sport dilettantistico?
Sì.
L'art.67, comma 1, lett. m) del TUIR (redditi diversi) prevede un regime agevolato per "le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati (…) nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'UNIRE, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto".

2.3 Quali sono i soggetti che rientrano nelle agevolazioni ?
Sono:
– gli atleti dilettanti;
– gli allenatori;
– i giudici di gara;
– i commissari che devono visionare o giudicare l'operato degli arbitri;
– i dirigenti;
– i collaboratori coordinati e continuativi che svolgono mansioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale.

2.4 In cosa consiste l'agevolazione ?
Innanzitutto i soggetti descritti nel punto precedente, poichè i loro redditi rientrano nei "redditi diversi" del TUIR, non sono soggetti al versamento dei contributi previdenziali. Le loro prestazioni, inoltre, sono escluse dal campo di applicazione dell'IVA.

Per quanto riguarda le imposte dirette invece la tassazione è la seguente:

– esenzione totale da ogni imposizione fino a € 7.500,00 all'anno;

– sull'importo eccedente € 7.500,00 e fino a € 28.158,28 si applica una ritenuta a titolo d'imposta del 23% (primo scaglione Irpef). Detta ritenuta tassa in modo definitivo il reddito e esenta dalla presentazione della dichiarazione dei redditi;

– sull'importo eccedente € 25.158,28 si applica la stessa ritenuta del 23% di cui al punto precedente, ma in questo caso l'applicazione è a titolo di acconto. Detti importi quindi confluiranno nel Modello Unico insieme a tutti gli altri proventi del contribuente.

Si fa presente che i limiti di reddito sopra esposti sono annui e che i soggetti interessati potrebbero svolgere la propria attività presso più associazioni sportive. E' necessario quindi, al momento del pagamento dei compensi, che i percipienti rilascino una dichiarazione sui compensi annui percepiti da altre associazioni ai fini della corretta tassazione.

 

3. PRIVATI

 

3.1 Quali sono i principali obblighi dei Circoli Ippici verso i propri associati ?
All'atto dell'iscrizione il Circolo Ippico dovrà raccogliere dal richiedente una richiesta di iscrizione e rilasciargli il modulo relativo alla privacy. Dovrà metterlo al corrente delle norme statutarie e dell'eventuale regolamento interno; rilasciargli ricevuta per il pagamento della quota associativa e delle quote di frequenza del circolo.

L'associato dovrà inoltre essere messo in grado di partecipare alle assemblee mediante regolare convocazione, e sarà liberamente eleggibile alle cariche associative.

Sarebbe opportuno anche che gli associati venissero messi al corrente delle principali delibere del Consiglio Direttivo.

3.2 Il limite di € 1.000,00 per l'utilizzo del denaro contante vale anche per le associazioni sportive ?
Per le associazioni sportive il limite di tracciabilità dei pagamenti è ancora più ridotto. Da tempo infatti tutti i pagamenti effettuati da o a società o associazioni sportive devono essere eseguiti in modo tracciabile (assegno, bonifico, bancomat ecc.) per tutti gli importi superiori a € 516,45.

E' assolutamente consigliabile (anche ai fini del "redditometro" di cui infra) effettuare in maniera tracciabile tutti i pagamenti, anche se di importo inferiore. Lo strumento migliore appare senz'altro l'utilizzo del bonifico bancario che, risultando dal c/c dell'associazione, esonera anche dal rilascio della ricevuta/quietanza.

3.4 E' possibile detrarre o dedurre ai fini fiscali alcune spese relative all'attività equestre ?
Sono detraibili nella misura del 19% le seguenti spese:

spese veterinarie documentate da fattura del professionista limitatamente alla parte che eccede € 129,11 e fino ad un massimo di € 387,34. La detrazione massima ammissibile è quindi di soli € 49,06 (pari al 19% della differenza tra € 387,34 e 129,11);

spese per l'iscrizione ad associazioni sportive per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, fino ad un massimo di € 210,00. Detrazione massima ammissibile € 39,90 annua.

erogazioni liberali in denaro a favore di società sportive dilettantistiche fino a un massimo di € 1.500,00. Detrazione massima ammissibile € 285,00 (pari al 19% di € 1.500,00).

3.5 Le quote associative e di frequenza dei circoli sono soggette a I.V.A. ?
No, a meno che il circolo ippico non sia costituito in forma di attività commerciale con scopo di lucro. Nel caso delle associazioni sportive dilettantistiche, le quote associative e i corrispettivi specifici pagati per attività istituzionale non sono soggette ad alcuna imposta.

Sono invece soggetti ad imposta eventuali altre cessioni di beni o servizi forniti dal circolo, come ad esempio: la vendita di materiale e attrezzature sportive, l'attività di bar, ristorante ecc.

3.6 Cos'è il redditometro ?
Il redditometro è uno strumento di "accertamento sintetico" del reddito, che si basa sul confronto tra il tenore di vita del contribuente e i redditi dallo stesso dichiarati.

Fino al 2008 il redditometro si è basato sul possesso e/o la disponibilità di determinati beni (tra cui, purtroppo, anche il cavallo) e la ricostruzione del reddito è stata basata su coefficienti moltiplicativi individuati da un apposito decreto ministeriale. Dal 2009 invece lo strumento è stato cambiato ed è fondato non più sul semplice possesso o disponibilità di determinati beni, ma sulla spesa effettivamente sostenuta dal contribuente nel corso dell'anno, raffrontata col reddito dichiarato.

La ricostruzione della spesa di ciascun contribuente è basata in parte sulle risultanze dell'anagrafe tributaria (nella quale confluiscono molti dati come il possesso di immobili, le assicurazioni, le segnalazioni dello "spesometro" ecc.) e in parte induttivamente basandosi sui rilievi Istat relativi alle spese medie annue per tipologia di famiglia.

E' ancora in discussione la natura delle presunzioni che il Fisco formulerà in maniera induttiva sui contribuenti e se queste costituiscano presunzioni semplici (con onere della prova a carico dell'Amministrazione) o relative (con onere della prova a carico del contribuente). In attesa che dottrina, prassi e giurisprudenza si esprimano sul punto è comunque consigliabile conservare la certificazione delle effettive spese sostenute (in particolare mediante la tracciabilità dei pagamenti di cui al punto 3.2) per precostituirsi una buona documentazione probatoria da contrapporre ad eventuali pretese infondate ed esorbitanti del Fisco.